NOVITA DL RISTORI QUATER

NOVITA DL RISTORI QUATER

Dic 15, 2020 Uncategorized Di admin



 

 

Le misure del DL Ristori quater

 

Premessa

Il 29 novembre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, il c.d. Ristori Quater, che introduce ulteriori misure urgenti connesse all’epidemia da COVID-19. Di seguito le principali misure fiscali introdotte.

 

Proroga II acconto Irpef e Irap

 

Proroga

Soggetti beneficiari

Requisiti

Versamento seconda o unica rata Irpef e Irap

dal 30.11 al 10.12.2020

Esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato

 

Versamento seconda o unica rata Irpef e Irap

dal 30.11 al 30.04.2021

è ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di € nel 2019

è diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

 

NOTA BENE – la verifica del calo del fatturato non deve essere effettuata:

  • dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 DL Ristori bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse;
  • dagli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle zone arancioni.

 

Restano comunque valide:

 

Proroga

Soggetti beneficiari

Requisiti

Versamento seconda o unica rata Irpef e Irap

dal 30.11 al 30.04.2021

 

·         Soggetti ISA

·         soggetti che presentano cause di esclusione – inapplicabilità dagli ISA,

·         forfettari

·         soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza.

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

·         soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, operanti nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone rosse (DPCM 3 novembre 2020);

·         esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle zone arancioni (DPCM 3 novembre 2020).

–       

 

 

Sospensione versamenti

 

Sospensione

termini in scadenza dicembre 2020:

·         versamenti ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

·         versamenti Iva;

·         versamenti contributi INPS e premi INAIL

Soggetti beneficiari

esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di € nel 2019

Requisiti

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019

Ripresa versamenti

è in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;

è o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021

senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

NOTA BENE – la verifica del calo del fatturato non deve essere effettuata:

  • Soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
  • soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal DPCM del 3 novembre 2020 aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale,
  • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni;
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al DL Ristori bis nelle zone rosse;
  • esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.
 
   
     
       
   
   

 

CFP DL Ristori esteso ad altri codici ATECO

Il CFP previsto dal DL Ristor:i

Soggetti beneficiari

  • con partita IVA attiva al 25 ottobre 2020
  • che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al DL Ristori, così come integrato dal DL ristori bis

Requisiti

ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

 

Viene esteso ai seguenti codici ATECO:

Codice

Codice ATECO

Descrizione

%

461201

46 12 01

Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti

100%

461403

46 14 03

Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio

100%

461501

46 15 01

Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

100%

461503

46 15 03

Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera

100%

461505

46 15 05

Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili

100%

461506

46 15 06

Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta

100%

461507

46 15 07

Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta

100%

461601

46 16 01

Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

100%

461602

46 16 02

Agenti e rappresentanti di pellicce

100%

461603

46 16 03

Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)

100%

461604

46 16 04

Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima

100%

461605

46 16 05

Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

100%

461606

46 16 06

Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio

100%

461607

46 16 07

Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi

100%

461608

46 16 08

Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

100%

461609

46 16 09

Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

100%

461701

46 17 01

Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

100%

461702

46 17 02

Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

100%

461703

46 17 03

Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

100%

461704

46 17 04

Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

100%

461705

46 17 05

Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

100%

461706

46 17 06

Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

100%

461707

46 17 07

Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

100%

461708

46 17 08

Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461709

46 17 09

Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

100%

461822

46 18 22

Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

100%

461892

46 18 92

Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria

100%

461893

46 18 93

Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi

100%

461896

46 18 96

Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria

100%

461897

46 18 97

Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)

100%

461901

46 19 01

Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

461902

46 19 02

Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

461903

46 19 03

Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno

100%

 

Turismo e cultura

Esclusivamente per la richiesta dei contributi a fondo perduto, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

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