Le misure del DL Ristori bis

Le misure del DL Ristori bis

Nov 19, 2020 Uncategorized Di admin

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, il c.d. Ristori Bis, che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19.

Analizziamo le principali misure fiscali introdotte.

Ampliamento contributo L’elenco delle attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal DL Ristori, contenuto nell’Allegato 1 al decreto, viene ampliato. Nel nuovo Allegato 1, riportato alla fine del presente contributo, sono evidenziate le categorie aggiunte rispetto alla versione precedente.
Rideterminazione contributoPer gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO: 561030 – gelaterie e pasticcerie, 561041 – gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 – bar e altri esercizi simili senza cucina, 551000 – Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020, il contributo a fondo perduto previsto dal DL Ristori è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 al decreto.

Contributo a fondo perduto centri commerciali

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.

Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza.

Contributo a fondo perduto zone rosse

Credito d’imposta canoni locazione

Cancellazione II rata IMU

La seconda rata dell’IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, non è dovuta dalle attività economiche dell’Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

Sospensione versamenti tributari

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