LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AIUTI”:
È previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, pari a € 200, a favore:
O dei lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre 2022
hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali
per l’invalidità / vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%, di cui all’art. 1, comma
121, Legge n. 234/2021;
O dei pensionati a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione / assegno
sociale, di pensione / assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di
accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 e reddito personale, al netto
dei contributi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;
O dei lavoratori domestici che hanno in essere uno / più rapporti di lavoro al 18.5.2022;
O dei soggetti che hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni previste dagli
artt. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI) e 15 (Indennità di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DISCOLL),
D.Lgs. n. 22/2015;
O dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di
pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato
in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021;
O dei lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 di una delle indennità di cui all’art. 10, commi da 1
a 9, DL n. 41/2021 (ad esempio, indennità a favore del settore del turismo / stabilimenti termali /
dello spettacolo ecc.);
O dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n.
81/2015, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
O dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021, hanno almeno
50 contributi giornalieri versati;
O dei lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che
nel 2021 sono stati titolati di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222, C.c.;
O degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98 con reddito 2021
derivante dalle stesse attività superiore a € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18.5.2022
alla Gestione separata;
O dei percettori del reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019.
FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI – Art. 33
È prevista l’istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di € 500 milioni per il 2022 destinato
al riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di:
O lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS;
O professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs.
n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
che non hanno fruito delle indennità previste dai predetti artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti)
e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti) e che hanno percepito un reddito complessivo
2021 non superiore all’importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto.
BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – Art. 35
Per il 2022, al fine di mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in merito ai costi
di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo con una dotazione di € 79 milioni finalizzato
a riconoscere un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
L’agevolazione è riconosciuta (fino ad esaurimento delle risorse):
O a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell’apposito Decreto attuativo e fino al
31.12.2022;
O per un ammontare pari al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non
superiore a € 60;
O a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.
Il buono recante il nominativo del beneficiario:
O è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento;
O non è cedibile;
O non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
O non rileva ai fini ISEE.
altre novità:
- INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE – Art. 2
- CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI – Art. 3
- CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” PRIMO TRIMESTRE 2022 – Art. 4
- DETRAZIONE 110% SU “VILLETTE” FINO AL 31.12.2022 – Art. 14, comma 1, lett. a)
- CESSIONE CREDITI DETRAZIONI EDILIZIE – Art. 14, comma 1, lett. b)
- FONDO IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA – Art. 18
- CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0 – Art. 21
- CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 – Art. 22
- CREDITO D’IMPOSTA SALE CINEMATOGRAFICHE – Art. 23
lo Studio Terrone, resta a vostra disposizione per informazioni.