DECRETO SOSTEGNI – LE NOVITA’
Il Decreto Sostegni – giunto all’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2021 e pubblicato in GU il 22 marzo 2021, n. 70 – contiene misure per 32 miliardi di euro, al fine di sostenere imprese e lavoratori autonomi che stanno continuando ad attraversare difficoltà a causa della nuova ondata epidemiologica e le conseguenti chiusure e limitazioni.
Il Decreto Legge è del 22 marzo 2021, n. 41.
Contributi per imprese e professionisti
Sono previsti indennizzi slegati ai codici attività, come avvenuto con i decreti emanati nel corso del 2020, ma basati sul calo del fatturato. In particolare, i contributi spettano ai soggetti con partita Iva che hanno consuntivato nel 2020 un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019 (tale requisito non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1 ° gennaio 2019).
Sono in ogni caso esclusi dal contributo: i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto; i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del
Tuir; gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Al sussistere del presupposto della riduzione complessiva del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
- fatturato fino a 100.000 euro: 60%;
- fatturato tra 100.000 e 400.000 euro: 50%;
- fatturato tra 400.000 e 1.000.000 di euro: 40%;
- fatturato tra 1 milione e 5 milioni di euro: 30%;
- fatturato tra 5 milioni e 10 milioni di euro: 20%.
L’indennizzo minimo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le società, mentre l’importo massimo è pari a 150.000 euro. Il beneficiario potrà scegliere tra il pagamento dell’indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24 (non si applicano limiti alla compensazione).
Sarà necessario presentare una domanda all’agenzia delle Entrate entro 60 giorni dal momento in cui verrà messa a disposizione l’apposita piattaforma informatica.
Il contributo – che spetta nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato – non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Con il provvedimento 23 marzo 2021, prot. n. 77923/2021 l’Agenzia delle entrate ha diffuso i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
Con altra informative forniremo alcuni esempi di calcolo del contributo in esame.
Proroga della riscossione e dei pagamenti
Con una modifica dell’articolo 68, Dl 18/2020 (Decreto Cura Italia) – che aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (termine via via prorogato al 28 febbraio 2021; cfr. articolo 22-bis, Dl 183/2020) – viene differito al 30 aprile 2021 la data di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi, ingiunzioni degli enti territoriali, relativi alle entrate tributarie e non. Pertanto, il pagamento delle rate sospese dovrà avvenire, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021. Viene differito il pagamento anche delle rate delle definizioni agevolate (cd. «rottamazione ter» e «saldo e stralcio»), che va effettuato:
- entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio
e il 30 novembre 2020; - entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. Resta operativa la sanatoria del versamento tardivo effettuato entro 5 giorni dalla scadenza (lieve inadempimento), che non fa decadere dalla rateazione.
Definizione agevolata
Sarà possibile definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatico delle dichiarazioni (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972) relative alle comunicazioni elaborate:
- entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017;
- entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.
La misura interessa i soggetti con partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto in esame con una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente come risultate dalla dichiarazione Iva entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta 2020. Per chi non è
tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva si tiene conto dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla
dichiarazione dei redditi. Tali soggetti possono godere, previa proposta effettuata a cura dell’agenzia delle Entrate, dell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.
Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro derivanti da cartelle
Previsto lo stralcio automatico dei debiti residui – alla data di entrata in vigore del decreto – fino a 5.000 euro per i singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 (analogamente a quanto avvenuto con lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro previsto dall’articolo 4, Dl 119/2018). Occorre, pertanto, aver riguardo al momento dell’affidamento in carico, e non a quello – successivo – della notifica della cartella di pagamento.
Sono annullati anche i carichi riferiti a debiti per i quali è in corso la definizione agevolata («rottamazione-ter» o «saldo e stralcio»). La soglia va considerata comprendendo nei debiti residui (es. ridotti a seguito di annullamento parziale in autotutela o di pagamento di alcune rate della «rottamazione-ter») la quota capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni. La norma fa riferimento ai «debiti di importo residuo…risultanti dai singoli carichi affidati…» per cui si riapre la questione circa la modalità di individuazione del debito da annullare (se riferito, cioè alla cartella o ai singoli carichi). Secondo l’agenzia delle Entrate (Cm 8 marzo 2017, n. 2/E, paragrafo 2) e una parte della giurisprudenza (Corte di Cassazione 18 giugno 2020, n. 11817) occorre far riferimento alla singola partita di ruolo, mentre altra parte della giurisprudenza (Corte di Cassazione 27 agosto 2020, n. 17966) ritiene debba farsi riferimento al debito dell’intera cartella (questo spiegherebbe l’uso della parola «debiti» – al plurale –riferita ai «singoli carichi», che è espressione al singolare), ancorché la cartella non è mai menzionata nella norma. Un chiarimento potrebbe giungere dal Dm del Mef che verrà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della disposizione in esame. Inoltre, il riferimento all’affidamento in carico all’agente della riscossione esclude lo stralcio dei debiti risultanti da ingiunzioni fiscali, come parimenti sono esclusi i debiti per risorse proprie della Ue (es. Iva all’importazione) ovvero quelli derivanti da multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato. Lo stralcio avverrà in favore dei contribuenti (non solo persone fisiche, ma anche giuridiche) aventi un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro conseguito nell’anno 2019.
Reddito di emergenza
L’indennità (di cui all’articolo 82, Dl 34/2020) pari a 400 euro (da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2) spetta per i mesi da marzo a maggio in favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica (es. valore ISEE inferiore a 15.000 euro).
Lavoro
È prevista la proroga della cassa integrazione Covid:
- per ulteriori 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario;
- per ulteriori 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o cig in deroga.
il blocco dei licenziamenti prosegue fino al 30 giugno 2021.
Lo Studio resta a disposizione per eventuali altri chiarimenti
in merito.
Cordiali saluti.